1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità degli interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria media o grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza uro-fecale e ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un nuovo collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei;
c) i soggetti portatori delle seguenti urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
d) i soggetti portatori di stomia intestinale: ileo o colostomia.
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, a titolo completamente gratuito, gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, necessari e connessi alla loro patologia e invalidità. A tale scopo le ASL utilizzano gli appositi stanziamenti del Servizio sanitario nazionale.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:
a) fornitura a titolo gratuito di presìdi sanitari in regime di libera scelta utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla quantità e qualità della vita di relazione;
b) garanzia, per ogni tipo di presidio idoneo a una particolare stomia, di libera scelta di mercato, in funzione della prevenzione e della riduzione delle complicanze cutanee peristomali e dei relativi costi di cura, in quanto la composizione dei materiali costituenti la parte di tali presìdi aderente alla cute si differenzia fra le varie ditte commerciali, rendendosi più o meno tollerabile;
c) interventi di riabilitazione funzionale;
d) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, in particolare nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;
e) insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze medio-gravi e delle stomie;
f) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi necessari e sulle modalità per ottenerli, in tempi rapidi e a titolo completamente gratuito, dalle competenti ASL;
g) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per l'ottenimento dei presìdi e degli interventi di cui alle lettere da a) a f);
h) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
i) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e della incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate;
l) in caso di necessità, assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro e, in particolare, nel caso di bambini stomizzati con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente, nelle scuole di ogni ordine e grado;
m) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e nei confronti dei soggetti in età pediatrica.
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni ASL è istituto un centro riabilitativo per stomizzati e incontinenti che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato in stomaterapia e incontinenza urinaria, al fine di far fronte ai problemi dei pazienti stomizzati e incontinenti.
2. Uno specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:
a) i presìdi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie e il quantitativo mensile di materiale da concedere loro gratuitamente;
b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti e il loro impegno orario per ciascuno di essi;
c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali e nei servizi pubblici per fare fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.
1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, specializzati a seguito di appositi corsi, frequentati presso le università o presso la Scuola nazionale di formazione dell'Associazione italiana operatori sanitari stomaterapia (AIOSS), hanno titolo e devono operare all'interno dei centri di cui all'articolo 5.
1. Gli incontinenti medio-gravi e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione possono ottenere dalle ASL, a titolo gratuito, protesi e ausili integrativi, purché prescritti da uno specialista chirurgo, urologo o geriatra in servizio presso una struttura pubblica. Tali prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate.
1. Le ASL e le associazioni di categoria dei pazienti collaborano con gli assessorati regionali competenti in materia di sanità al fine di:
a) promuovere e pubblicizzare l'apertura dei centri di riabilitazione per stomizzati e incontinenti, al fine di stimolarne l'utilizzo da parte dei pazienti;
b) promuovere apposite campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma colorettale.
1. I lavoratori stomizzati hanno diritto a un'ora di permesso giornaliero regolarmente retribuito per le particolari esigenze igienico-sanitarie derivanti della loro condizione.